COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.02.2005 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO AMATORI CALCIO PIERIS AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE TREVISAN PEETER COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 02.02.2005
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.02.2005
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO AMATORI CALCIO PIERIS AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE TREVISAN PEETER COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 02.02.2005
La COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Pieris - Lovaria del 29.02.2005, valida per il Campionato Amatori, gir. A1;
- Visto il provvedimento, pubblicato il 02.02.2005 sul C.U. n.17 del Comitato Provinciale di Udine, con cui il G.S. squalificava per cinque giornate effettive di gara il giocatore sig. Trevisan Peeter (Pieris), “perché a seguito dell’espulsione decretata per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, tardava volutamente l’uscita dal terreno di gioco in forma di protesta. A fine gara attendeva l’arbitro nei pressi dello spogliatoio fissandolo con fare ironico e rivolgendogli nuovamente frasi gravemente offensive”;
- Letto il ricorso della società Amatori Calcio Pieris avverso il provvedimento disciplinare a carico del proprio giocatore Trevisan Peeter, con cui con toni garbati si richiede una riduzione della squalifica;
- Rilevato che le frasi rivolte dal giocatore al direttore di gara sia in campo, sia a partita terminata debbano essere considerate come ingiuriose;
- Ritenuto, altresì, che, il comportamento del tesserato debba essere adeguatamente sanzionato ma di considerare sufficientemente afflittiva una squalifica più contenuta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società Amatori Calcio Pieris, riduce a quattro giornate effettive di gara la squalifica a carico del giocatore Trevisan Peeter ed ordina, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.
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