COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/01/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VINDICIO CALCIO AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 4.1.2005 (Gara: ASM 90 – VINDICIO del 19.12.2004 – Campionato III Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/01/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VINDICIO CALCIO AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 4.1.2005 (Gara: ASM 90 - VINDICIO del 19.12.2004 – Campionato III Categoria Latina) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che il reclamo verte, sostanzialmente, a contraddire la decisione di primo grado sulla scorta della considerazione che la sospensione della gara sarebbe derivata dal comportamento del calciatore AQUINO FELICE della Società A.S.M. 90 che colpiva con una testata un avversario, gesto che causava una rissa che induceva l’arbitro a sospendere la gara; § osservato per contro che la decisione del Giudice di primo grado scaturisce dalla considerazione che la situazione creatasi in campo non giustificava la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, in quanto il direttore di gara non aveva messo in atto quanto in suo potere per sedare gli assembramenti e ricondurre i calciatori ad un comportamento più responsabile; § ritenuta la decisione impugnata assolutamente esente da vizi ed attinente al caso concreto in quanto l’arbitro non descrive alcun comportamento violento, a parte quello del calciatore AQUINO adeguatamente sanzionato, e non parla nemmeno di rissa ma di “gruppi” di calciatori che si creavano in varie parti del campo; § ritenuta, altresì, del tutto congrua la sanzione irrogata alla Società reclamante per il comportamento non regolamentare dei propri tesserati; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. § La tassa di reclamo va incamerata.
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