COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE MERENYI MATE, DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIENSE 2000 E DEL SUO PRESIDENTE BELLOMO PIETRO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE MERENYI MATE, DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIENSE 2000 E DEL SUO PRESIDENTE BELLOMO PIETRO Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 17 GENNAIO 2005 protocollo 99/MZ/vi ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore Merenyi Mate per violazione dell’articolo 1 comma 1 C.G.S., per aver prodotto una dichiarazione mendace all’atto del tesseramento per la società A.S. OSTIENSE 2000, finalizzata ad ottenere lo status di calciatore extracomunitario mai tesserato per la Federazione estera, pur non avendo i requisiti richiesti, la stessa società A.S. OSTIENSE 2000 , ai sensi dell’articolo 2 comma 4 CGS ed il suo Presidente BELLOMO PIETRO, ex art. 2 comma 1, per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato. L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato agli incolpati e veniva fissata la riunione del 2-2-2005 per l’esame del deferimento e l’audizione degli incolpati. Il calciatore deferito facevano pervenire proprie controdeduzioni protestando la propria assoluta buona fede asserendo di non aver considerato come ostativo un precedente tesseramento con una società dilettantistica del proprio paese. Alla riunione interveniva in rappresentanza della società il dirigente delegato Luciano Ferracci che si riportava alle controdeduzioni inoltrate dal calciatore sottolineandone la personalità di ragazzo timido ed inesperto e nello stesso tempo di ottima famiglia. Alla luce delle risultanze documentali acquisite in atti la responsabilità del calciatore nella violazione ascritta appare pacificamente dimostrata. Infatti il Merenyi ha rilasciato all’atto del tesseramento una dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato in paesi esteri mentre dalla certificazione acquisita dalla federazione ungherese risulta un precedente tesseramento tuttora vigente. Le dichiarazioni del calciatore, ben lungi dal discolparlo, dimostrano invece che lo stesso era consapevole della presenza del precedente tesseramento e dunque non poteva giovarsi della disposizione che consente il tesseramento per quegli atleti extracomunitari che non abbiano mai contratto un valido tesseramento nel paese di origine. Rilasciando una dichiarazione mendace si è reso responsabile della violazione ascritta e pertanto deve irrogarsi allo stesso la squalifica nei termini di cui al dispositivo. Alla responsabilità del tesserato non può che seguire quella della società responsabile comunque dei comportamenti anti regolamentari messi in atto dai propri tesserati, nonché del Presidente della società che è direttamente responsabile del tesseramento degli atleti in quanto ha sottoscritto tutti i documenti atti a richiedere il tesseramento, in maniera come si è visto irregolare ed artificiosa. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di squalificare il calciatore Merenyi Mate per mesi uno, di comminare alla società A.S. OSTIENSE 2000 l’ammenda di € 400,00 ed al suo Presidente Bellomo Pietro l’inibizione per mesi uno.
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