COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. VIRTUS STELLA AZZURRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 575 DEL 7.1.2005 (Gara: PROGINF – VIRTUS STELLA AZZURRA del 5.1.2005 – Camp. di CA5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. VIRTUS STELLA AZZURRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 575 DEL 7.1.2005 (Gara: PROGINF – VIRTUS STELLA AZZURRA del 5.1.2005 – Camp. di CA5 Serie C1) l La Commissione Disciplinare; l visto il reclamo in epigrafe; l esaminati gli atti ufficiali; l udita, come da richiesta, la Società interessata; l sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: l a motivo del reclamo, la Società ricorrente ha dedotto che effettivamente, durante gli ultimi minuti di gara, i propri tifosi avevano indirizzato cori di disapprovazione contro i giocatori della squadra avversaria, ma tali cori non avevano affatto contenuto razzista e miravano soltanto a creare disturbo e pressioni, a carico dei suddetti giocatori. l Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, negli ultimi tre minuti di gara, i sostenitori della Virtus Azzurra avevano rivolto urla, invettive ed insulti ai calciatori della squadra avversaria, ma ha tuttavia precisato che, ogniqualvolta il calciatore di colore HUSSEN NUR IDOR GULED entrava in possesso della palla, un gruppo di sostenitori indirizzava contro lo stesso cori razzisti (buuu, buuu, buuu); l ritenuto peraltro che lo stesso calciatore HUSSEN NUR IDOR GULED faceva pervenire dichiarazione autografa alla società reclamante con la quale affermava che “in nessun momento della gara aveva avvertito quanto addebito dal Giudice Sportivo ai sostenitori della Società STELLA AZZURRA; l osservato dunque che, pur permanendo totalmente censurabile il comportamento dei sostenitori della reclamante, deve essere ridimensionata la sanzione irrogata alla luce dell’effettiva conseguenza morale riportata dalla vittima di tale atteggiamento che, fortunatamente appaiono essere state non significative se non totalmente assenti DELIBERA l di ridurre l’ammenda comminata alla Società VIRTUS STELLA AZZURRA da € 1.000,00 ad € 500,00. l La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it