COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 10/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 10/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL A.S. ICOSYSTEL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL MASSAGGIATORE ALESSANDRINI RAFFAELE, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANROSA MARCO, E DELL’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 ( Gara: ICOSYSTEL – AMATRICE del 30.01.2005 – Campionato 2ª Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 10/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL A.S. ICOSYSTEL AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL MASSAGGIATORE ALESSANDRINI RAFFAELE, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANROSA MARCO, E DELL’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 ( Gara: ICOSYSTEL - AMATRICE del 30.01.2005 - Campionato 2ª Categoria ) ü La Commissione Disciplinare; ü visto il reclamo in epigrafe; ü esaminati gli atti ufficiali; osserva: ü A motivo del reclamo, la ricorrente ha lamentato l’eccessività delle sanzioni irrogate, e pertanto ha richiesto una riduzione delle stesse. Tale istanza non può trovare accoglimento, in quanto i provvedimenti assunti dal G.S. appaiono del tutto adeguati rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere dagli interessati, in particolare: ü dal massaggiatore Alessandrini, il quale, dopo aver insultato l’Arbitro gli sputava contro, dalla distanza di circa un metro, colpendolo sul petto (a tal riguardo, appare davvero singolare la giustificazione addotta dalla ricorrente, e cioè che “la fuoriuscita di saliva” doveva imputarsi ad un “difetto della dentatura” del Sig. Alessandrini). ü dal calciatore Giovanrosa, il quale, dopo aver afferrato il braccio dell’Arbitro per richiamarne l’attenzione, gli rivolgeva gravi insulti e minacce, trattenuto a viva forza dai compagni, e colpiva poi la porta dello spogliatoio del Direttore di gara con violenti e ripetuti calci. Comportamento intollerabile, punito con una sanzione appena congrua. ü dai tesserati della Soc. ICOSYSTEL, non identificati, i quali si posizionavano dinanzi allo spogliatoio dell’Arbitro, con atteggiamento minaccioso, non permettendogli di uscire, e costringendolo a richiedere l’intervento dei Carabinieri. Del tutto giustificata e congrua deve quindi considerarsi l’ammenda inflitta alla Società. ü Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA ü di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma le sanzioni inflitte. ü La tassa di reclamo va incamerata.
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