COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE CECI CRISTIAN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 529 DEL 3.2.2005 (Gara: ASSOSPORT – SPORT MAGIC 93 del 29.1.2005 – Campionato C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE CECI CRISTIAN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 529 DEL 3.2.2005 (Gara: ASSOSPORT – SPORT MAGIC 93 del 29.1.2005 – Campionato C5 Serie C2) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udito, come da richiesta, il calciatore interessato; § considerato che il reclamante ammette di aver ingiuriato l’arbitro, ma nega di aver sputato nella direzione di quest’ultimo in segno di protesta, ma solo di aver sputato in terra uscendo dal campo dopo l’espulsione; § preso atto che anche l’arbitro ha poi riferito che il calciatore CECI ha sputato uscendo dal campo, per cui deve ritenersi che lo stesso non aveva l’intenzione di mettere in atto un gesto di protesta violento; § rilevato, pertanto, che il tutto si è limitato ad un atteggiamento volgare, offensivo e minaccioso; DELIBERA § di ridurre la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore CRISTIAN CECI dal 30.6.2005 al 30.4.2005. § La tassa di reclamo va restituita.
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