COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 27-1-2005 IN MERITO ALLA GARA CAMPOVERDE SELCIATELLA – SAN VALENTINO DEL 22-1-2005

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 27-1-2005 IN MERITO ALLA GARA CAMPOVERDE SELCIATELLA - SAN VALENTINO DEL 22-1-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE LATINA Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell'articolo 40 comma 9 del CGS, ha annullato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe per incongruità. In effetti il Giudice competente aveva irrogato alla società Campoverde Selciatella la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in quanto responsabile della sospensione della gara essendo rimasta in campo con un numero di calciatori inferiore al numero minimo regolamentare. Dall'esame degli atti ufficiali emerge però che l'Arbitro ha sospeso la gara al 43' del secondo tempo, sul risultato di 2 a 0 in favore del Campoverde Selciatella, a seguito di una rissa iniziata circa due minuti prima, che aveva visto coinvolti numerosi calciatori di entrambe le squadre e durante la quale aveva potuto identificare cinque calciatori del Campoverde Selciatella e due calciatori del San Valentino. Si rileva altresì che l'Arbitro ha sospeso la gara quando la rissa era ancora in atto e la situazione era divenuta ingovernabile. Di fronte a questi elementi obiettivi la motivazione della sospensione deve essere ricercata nel comportamento dei calciatori di entrambe le squadre a nulla rilevando la motivazione della sospensione riportata nel referto dall'Arbitro come "sospesa al 43' del secondo tempo per inferiorità numerica della società Campoverde" in quanto tale locuzione non trova riscontro nella descrizione dei fatti come riportati dallo stesso direttore di gara. La decisione del Giudice Sportivo è quindi incongrua in quanto la punizione sportiva della perdita della gara andava sanzionata per entrambe le società, ferme le altre sanzioni disciplinari che appaiono congrue e ben proporzionate rispetti agli occorsi contestati ai singoli calciatori ed alla società Campoverde Selciatella con l'eccezione del calciatore della società San Valentino Abbafati Marco la cui squalifica appare incongrua per difetto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di comminare ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 ed alla società Campoverde Selciatella l'ammenda di € 100,00 di squalificare i seguenti calciatori del Campoverde Selciatella per il numero di gare a fianco indicate NOCERA MARIO cinque gare LAVEZZO MARCO, ALO' GIANLUCA, GAVILLUCCI STEFANO E CASAGRANDE ALESSANDREO tre gare di squalificare i seguenti calciatori del San Valentino per il numero di gare a fianco indicate: FRANZA ANGELO quattro gare ABBAFATI MARCO tre gare.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it