COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 10-2-2005 IN MERITO ALLA GARA TUFELLO – PRO SANTA LUCIA DEL 6-2-2005 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 10-2-2005 IN MERITO ALLA GARA TUFELLO - PRO SANTA LUCIA DEL 6-2-2005 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ROMA
Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell'articolo 40 comma 9 del CGS, ha annullato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe per incongruità della squalifica irrogata al calciatore Tosoni Marco della società Tufello. In effetti il Giudice competente squalificava il Tosoni sino al 30 giugno 2007 per aver colpito l'Arbitro con uno schiaffo al volto. Dall'esame del referto di gara emerge che il Tosoni, espulso al 29' del primo tempo per comportamento minaccioso, alla notifica del provvedimento di espulsione, colpiva l'Arbitro con una manata al volto e continuava a minacciarlo malgrado l'intervento dei compagni di squadra, tanto da costringere il direttore di gara a decretarne la fine anticipata. Alla luce di tali comportamenti, gravissimi e reiterati, la sanzione appare incongrua per difetto e va rifissata come da dispositivo.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di squalificare il calciatore Tosoni Marco sino al 6-2-2008.
Di comminare alla societa Tufello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
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