COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 10-2-2005 IN MERITO ALLA GARA CARNELLO – AMASENO DEL 6-2-2005 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA COMMINATA AL CALCIATORE PETRONGELLI ANGELO (AMASENO). Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell’articolo 40 comma 9 del CGS, ha annullato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe per incongruità della squalifica comminata al calciatore Petrongelli Angelo (Amaseno). Il competente Giudice squalificava il calciatore sino al 31-12-2007. Dall’esame del referto arbitrale emerge che il Petrongelli, attorniando insieme ad altri compagni di squadra l’Arbitro a seguito della concessione di un rigore alla società ospitante, lo colpiva con entrambe le mani e violentemente nella parte inferiore della schiena procurandogli forte ed acuto dolore, cercando peraltro di non farsi riconoscere avendo girato la maglietta. Successivamente continuava ad inseguire l’Arbitro minacciandolo, tanto che lo stesso doveva rifugiarsi nei pressi della panchina della società di casa. La sanzione irrogata è incongrua rispetto alla gravità dei fatti e va fissata nei termini di cui al dispositivo, considerando il fatto come gesto di violenza fisica consumata con conseguenze fisiche accompagnato da minacce reiterate. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di squalificare il calciatore Petrongelli Angelo (Amaseno) sino al 6-4-2008.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 10-2-2005 IN MERITO ALLA GARA SAN LORENZO NUOVO - LUBRIANO DEL 6-2-2005 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA VITERBO Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell'articolo 40 comma 9 del CGS, ha annullato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe per incompletezza. In effetti dal referto arbitrale emerge che la gara è stata sospesa per una rissa generale che aveva visto coinvolti praticamente tutti i calciatori di entrambe le squadre, compresi i capitani. Nel corso della rissa, scoppiata a seguito di un gesto di violenza del calciatore Dominici Massimo (Lubriano) nei confronti di un avversario con il pallone non a distanza di gioco, l'Arbitro poteva ben identificare i gesti violenti messi in atto dal dirigente accompagnatore della società San Lorenzo Nuovo Pacetti Franco e dell'assistente arbitrale Rosiello Fausto sempre della stessa società. Il competente Giudice Sportivo sanzionava tali fatti con la perdita della gara a carico di entrambe le società, tre giornate di squalifica per il calciatore Dominici, l'inibizione per il dirigente Pacetti sino al 16-5-2005 e per l'assistente arbitrale Rosiello sino al 18-4-2005. Comminava inoltre l'ammenda di € 100,00 a carico della società San Lorenzo Nuovo e di € 75,00 a carico del Lubriano. Dalla lettura del referto emerge altresì che i dirigenti della società Lubriano hanno invece tentato di ristabilire la calma collaborando con l'Arbitro. Le sanzioni irrogate, pur congrue, risultano effettivamente incomplete in quanto il Giudice ha omesso di sanzionare i capitani di entrambe le squadre che, invece di colloborare con l'Arbitro per ristabilire la calma, hanno partecipato attivamente alla rissa ingeneratasi. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di confermare tutte le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n. 24 del 10-2-2005 del Comitato Provinciale di Viterbo e di comminare la squalifica per due gare ai calciatori SFORZA Alessio (A.S.D. S. Lorenzo Nuovo) e PAGLIACCIA Roberto (A.S.D. Lubriano).
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