COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OLEVANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPIONE FABIO (CETUS ROMA) ALLA GARA ASD CETUS ROMA – OLEVANO ALLA GARA DEL 13.2.2005 – CAMPIONATO II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OLEVANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPIONE FABIO (CETUS ROMA) ALLA GARA ASD CETUS ROMA – OLEVANO ALLA GARA DEL 13.2.2005 – CAMPIONATO II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SPIONE FABIO (CETUS ROMA) in quanto sarebbe stato espulso nella gara del 6.2.2005 COLONNA – CETUS ROMA e quindi avrebbe dovuto scontare una gara di squalifica per automatismo anche se non sanzionato nel Comunicato Ufficiale; § osservato che, contrariamente a quanto eccepito, il calciatore SPIONE FABIO non risulta aver subito alcun provvedimento disciplinare nella gara in questione e quindi la posizione deve intendersi assolutamente regolare; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: CETUS ROMA – OLEVANO 7 – 1 § La tassa reclamo va incamerata.
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