COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE MARINELLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 24.2.2005 (Gara: PRO CALCIO APRILIA – SS. PIETRO E PAOLO del 20.2.2005 – Campionato I Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE MARINELLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 24.2.2005 (Gara: PRO CALCIO APRILIA – SS. PIETRO E PAOLO del 20.2.2005 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali, osserva: § nel suo reclamo la Società PRO CALCIO APRILIA sostiene che ad insultare e a spintonare l’arbitro non è stato il calciatore sanzionato bensì un suo compagno di quadra MAURO CAMPOCHIARO, il quale ha rilasciato dichiarazione con la quale si assume la responsabilità dell’accaduto. § Tale dichiarazione non può avere rilievo alcuno senza che la reclamante offra logiche argomentazioni che possano suffragare la plausibilità di un errore di persona che nel caso – va precisato – è da escludersi per la precisa ed esaustiva dichiarazione del direttore di gara che ha ben individuato il giocatore sanzionato; § Per quanto sopra esposto, questa Commissione; DELIBERA § di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitte al calciatore DANIELE MARINELLI. § La tassa reclamo va incamerata.
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