COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MORANDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CANNONE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 17.2.2005 (Gara: MILLESIMO – REAL MORANDI del 13.2.2005 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MORANDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE CANNONE ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 17.2.2005 (Gara: MILLESIMO – REAL MORANDI del 13.2.2005 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § ritenuto che la reclamante deduce l’ingiustizia della sanzione comminata in quanto l’arbitro avrebbe errato sull’appartenenza dei sostenitori che si sono resi protagonisti di gravi intemperanze al termine della gara dopo aver invaso il recinto degli spogliatoi attinendoli alla società REAL MORANDI invece che al MILLESIMO come in effetti si era verificato; § osservato che il direttore di gara, udito in sede di supplemento ha precisato di non nutrire dubbi sull’appartenenza dei sostenitori intemperanti alla società REAL MORANDI in quanto gli stessi durante l’effettuazione del calcio di rigore concesso al 44’ del secondo tempo al MILLESIMO si erano spostati sulla tribuna verso la porta ove veniva eseguito il rigore, adiacente al recinto degli spogliatoi, inveendo e protestando vivacemente contro l’arbitro e poi erano rimasti in loco sino al termine dell’incontro, continuando a protestare mentre l’arbitro raggiungeva il recinto degli spogliatoi; § ritenuto altresì che l’arbitro ha dichiarato di aver riconosciuto senza tema di smentita il dirigente CANNONE ANTONIO tra i più esagitati tra quelli che tentavano di sfondare la porta dello spogliatoio arbitrale minacciandolo gravemente; § ritenuta la sanzione impugnata congrua ed adeguata; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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