COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTEK AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CHITI ANDREA, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MASTRANDRE ANTONIO E L’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 530 DEL 10.2.2005 (Gara: SPORTEK – ROMA CALCETTO del 5.2.2005 – Campionato C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTEK AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CHITI ANDREA, DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MASTRANDRE ANTONIO E L’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 530 DEL 10.2.2005 (Gara: SPORTEK – ROMA CALCETTO del 5.2.2005 – Campionato C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che la reclamante si limita a contestare completamente le risultanze del referto arbitrale tentando di sminuire le responsabilità dei propri tesserati e sostenitori; § osservato che le risultanze del referto arbitrale, oltre costituire fonte di prova privilegiata, appaiono assolutamente chiare, circostanziate e logiche in rapporto ad una sequenza di atteggiamenti violenti, minacciosi ed antiregolamentari che si sono protratti per un lungo periodo di tempo durante ed al termine della gara; § ritenute le sanzioni irrogate del tutto congrue e corrispondenti agli addebiti; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. § La tassa reclamo va incamerata.
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