COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL SAN PIETRO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 A CARICO DEL CALCIATORE IANNACCARI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 10.2.2005 (Gara: CASTEL S. PIETRO ROMANO – PRO TIVOLI del 6.2.2005 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL SAN PIETRO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 A CARICO DEL CALCIATORE IANNACCARI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 10.2.2005 (Gara: CASTEL S. PIETRO ROMANO – PRO TIVOLI del 6.2.2005 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto l’arbitro, colpito alle spalle, da una manciata di fango tiratagli da un calciatore del CASTEL S. PIETRO ROMANO, non poteva vedere con sicurezza né l’autore del gesto, né l’effettivo bersaglio; § osservato che l’arbitro, udito in sede di supplemento, ha precisato di non nutrire dubbi sull’identità e sulle intenzioni dell’autore del gesto, in quanto il calciatore IANNICCARI al termine delle gara aveva iniziato a protestare ed ad inseguirlo tanto che il direttore di gara lo aveva tenuto costantemente d’occhio, pur volgendogli le spalle, tanto da averlo distintamente visto compiere il gesto incriminato; § ritenuta la sanzione assolutamente congrua rispetto agli addebiti; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. § La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it