COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 10/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL SIG. FABRIZIO DURANTE, ALLENATORE DELL’ALMAS CALCIO SRL, E DELLA SOCIETA’ ALMAS CALCIO SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 10/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL SIG. FABRIZIO DURANTE, ALLENATORE DELL’ALMAS CALCIO SRL, E DELLA SOCIETA’ ALMAS CALCIO SRL PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con atto del 15.12.2004 protocollo 18/MZ/cg, ha deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. FABRIZIO DURANTE, allenatore della Società ALMAS CALCIO, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 4 del C.G.S., e la Società ALMAS CALCIO per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al suo tesserato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del C.G.S. Nell’atto di deferimento veniva addebitato al DURANTE di aver reso a “Il Corriere Laziale”, in un intervista pubblicata il 14.12.2004, dichiarazioni lesive della reputazione degli Organi Federali ed alla Società la responsabilità oggettiva per il comportamento ascritto al tesserato. La Commissione Disciplinare con nota del 17.1.2005 fissava la riunione del 3.2.2005 per la discussione del deferimento. Alle 16.50 per i deferiti compaiono il Sig. FABRIZIO DURANTE e per le Società ALMAS il Segretario, munito di delega, Sig. NICOLAI SERGIO. Preliminarmente, l’allenatore DURANTE precisa che solo ieri ha potuto avere visione del deferimento tramite la Società ALMAS giacchè la copia a lui diretta non gli è pervenuta, in quanto residente in una zona nuova, non servita dalle Poste. Letto l’originale de”Il Corriere Laziale” di martedì 14.12.2004, che gli viene rammostrato, precisa: 1- di non averlo mai letto in precedenza; 2- di non ricordare cosa ha dichiarato al giornalista; 3- che comunque non voleva offendere nessuno, ma era certamente alterato per i fatti che erano successi solo 2 giorni prima; 4- di non essere mai incorso in nessun tipo di procedimento di sanzione disciplinare da parte della Giustizia Sportiva; 5- non sa precisare se il giocatore Citrulli abbia effettivamente sporto denuncia; 6- precisa e conferma, anche se non ha con se il referto ospedaliero, che il giocatore Cirullli è stato condotto all’Ospedale S. Giovanni di Roma e medicato con 8 punti di sutura all’arcata sopraccigliare a seguito, per quanto gli risulta, di un pugno infertogli nel corso dei tafferugli. Disconosce, comunque, il contenuto dell’intera frase riportata in calce alla penultima domanda del giornalista, dicendo che certamente non ha pronunciato frasi di quel genere né nella forma né nel contenuto. La Commissione Disciplinare, esaminata attentamente la documentazione acquisita agli atti, pur tenendo conto delle giustificazioni del Durante, non può non confermare la gravità del comportamento denunciato dal Presidente del C.R. Lazio, e , pertanto, DECIDE Di comminare l’inibizione per 15 giorni all’Allenatore DURANTE FABRIZIO e la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla Società ALMAS ROMA SRL.
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