COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 – Reclamo U.S. C. Concordia Federicambi avverso la squalifica del calciatore Boero Federico fino al 31.12.2006 – Gara Concordia-Liberi Sestresi dell’8.12.2004 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 22 del 16.12.2004 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 - Reclamo U.S. C. Concordia Federicambi avverso la squalifica del calciatore Boero Federico fino al 31.12.2006 - Gara Concordia-Liberi Sestresi dell'8.12.2004 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 22 del 16.12.2004 C.P. Genova Propone rituale reclamo la U.S. C. Concordia Federicambi avverso la squalifica in oggetto comminata dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione: “Boero Federico – espulso - ammonito, alla notifica del provvedimento, colpiva con un pugno al braccio destro il Direttore di gara. Successivamente gli lanciava la casacca di una tuta raggiungendolo al viso. Gli rivolgeva frasi offensive”. La società reclamante nel proporre reclamo e nel chiedere una riduzione della squalifica, ammette il comportamento non regolamentare del proprio calciatore, confermando il lancio della casacca della tuta all’indirizzo dell’arbitro e le frasi offensive rivoltegli dal calciatore prima e dopo la notifica del provvedimento d’espulsione. Contesta invece la volontarietà del contatto al braccio del direttore di gara affermando che il proprio tesserato, “nel togliersi gli indumenti indossati, con frenesia, ovviamente, agitava le braccia e in tale frangente è possibile che, del tutto involontariamente, possa aver colpito il braccio del direttore di gara che era in attesa di Annotare il numero di maglia” La Commissione Disciplinare acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti, decide di respingere il reclamo.Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma la dinamica dei fatti ascritti al Boero così come riferiti sul referto, con le seguenti testuali precisazioni: “…il calciatore Boero Federico (che sedeva in panchina) dopo essere stato da me ammonito mi colpiva volontariamente con un pugno di media violenza raggiungendomi al braccio, senza causarmi danno fisico. Successivamente mi lanciava la casacca di una tuta raggiungendomi al viso”.Le affermazioni della reclamante sono pertanto smentite dalla descrizione fornita dall’arbitro, estremamente preciso sia nel rapporto che nel supplemento. Tali atti, come noto, costituiscono prova privilegiata nel nostro ordinamento e pertanto i fatti in contestazione debbono ritenersi acclarati.In merito alla congruità, la sanzione appare ben commisurata alla gravità dell’episodio contestato al calciatore.Per questi motivi, la Commissione Disciplinare respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa addebitata in conto.
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