COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo U.S. Albianese Calcio 1923 avverso la squalifica del calciatore Bellotti Simone per quattro giornate. Gara Albianese – Fiumaretta del 6.2.2005 Campionato Terza Categoria C.U. n. 27 del 10.2.2005 C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE 31 DEL 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 - Reclamo U.S. Albianese Calcio 1923 avverso la squalifica del calciatore Bellotti Simone per quattro giornate. Gara Albianese - Fiumaretta del 6.2.2005 Campionato Terza Categoria C.U. n. 27 del 10.2.2005 C.P. La Spezia La Commissione Disciplinare, § § letto il reclamo dell’U.S. Albianese con cui si chiede la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Bellotti Simone sulla base della circostanza che lo stesso non abbia spinto l’arbitro con le mani, ma abbia rivolto al direttore di gara solo alcune frasi di protesta, senza strattonarlo ne minacciarlo od offenderlo; § § rilevato che emerge con chiarezza dal rapporto del direttore di gara che il calciatore Bellotti Simone al ventiduesimo del primo tempo, ritenendo irregolare l’assegnazione di una rete alla società avversaria, raggiungeva l’arbitro a centro campo mentre stava trascrivendo la segnatura sul taccuino e gli dava una spinta dietro le spalle con entrambe le mani facendolo traballare; § § ritenuto che i fatti posti a fondamento della decisione del Giudice Sportivo sono documentati negli atti ufficiali, dotati di fede privilegiata a’ sensi dell’art. 31 lett.A1 C.G.S. e che sono tali da meritare la squalifica per quattro giornate di gara per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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