COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 18/12/2004 tra Menaggio/Concagnese C.U. n.19 del COMITATO di COMO datato 07/01/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara del 18/12/2004 tra Menaggio/Concagnese
C.U. n.19 del COMITATO di COMO datato 07/01/2005
La società CONCAGNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato con una ammenda la società e squalificato i calciatori: MARCHETTA ALESSANDRO sino al 30/06/2005, CAGLIOTTI LORENZO per 4 GARE e BULGARI AARON per 6 GARE, ritenendo le sanzioni inflitte eccessive.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: la sanzione dell'ammenda non è reclamabile, le squalifiche invece inflitte ai calciatori meritano piena e totale conferma.
Infatti, il MARCHETTA se pur provocato metteva in atto un comportamento gravemente scurrile: così come il BULGARI oltre a rivolgere frasi irriguardose al pubblico, danneggiava la recinzione ed infine a fine gara spezzava l'asta della bandierina del calcio d'angolo, per ultimo il COGLIATI offendeva ripetutamente il direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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