COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 22/ 1/2005 CILIVERGHE MAZZANO – CASTELLANA CASTELGOFFRED
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005
GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
gara del 22/ 1/2005 CILIVERGHE MAZZANO - CASTELLANA CASTELGOFFRED
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 28 del 27-1-05 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Castellana.
Col proprio reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che la gara in questione non sia stata disputata in quanto nonostante la richiesta del direttore di gara di provvedere alla segnatura del terreno di gioco, nessuno dei responsabili della società ospitante si sia attivato in tal senso e poiché la gara non è stata per questo motivo disputata, chiede a carico della società Ciliverghe la sanzione sportiva prevista.
La società Ciliverghe ha inviato proprie controdeduzioni.
Dagli atti della gara e dal supplemento di rapporto, risulta infatti che la gara non ha avuto luogo a causa della impraticabilità del campo, per metà occupato da neve e per metà di fatto tramutato in pantano.
La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva;
Visto inoltre l’art 12 del CGS;
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto infondato il reclamo,
DELIBERA
1. di rigettare il reclamo e disporre l’addebito della tassa, a carico della società Castellana .
2. di disporre l’organizzazione della gara a cura del CRL.
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