COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 29/ 1/2005 CERNUSCO – SPORTING S.DONATO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005
GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
gara del 29/ 1/2005 CERNUSCO - SPORTING S.DONATO
Dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento al rapporto si rileva che al 38° del 2° tempo la gara è stata definitivamente interrotta dal direttore di gara in quanto i calciatori della Società Cernusco abbandonavano volontariamente il terreno di gioco, nonostante l’arbitro a seguito di un sopralluogo avesse dichiarato la praticabilità del campo.
Si rileva che la dichiarazione o meno della praticabilità del terreno di gioco e quindi della sua pericolosità per la incolumità dei partecipanti alla gara, ai sensi della regola. 1 del regolamento del gioco del calcio è di esclusiva competenza del direttore di gara; pertanto a nulla valgono le dichiarazioni contrarie della società riguardo alla pericolosità ed allo stato del terreno di gioco;
Visto l’art. 53, comma 2 delle NOIF.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Cernusco/Sn. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di 55,00;
b) di squalificare per 1 gara il calciatore, capitano della squadra, Vailati Daniele della Società Cernusco/Sn.;
c) di inibire per un mese, vale a dire fino al 9-3-05 il dirigente accompagnatore ufficiale Signor D’Agostino Mario della Società Cernusco/Sn.