COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D gara del 24/ 1/2005 LA FORTEZZA – ARCI OLMI IT COOL

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D gara del 24/ 1/2005 LA FORTEZZA - ARCI OLMI IT COOL Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 3-2-05 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società AS La Fortezza. Col proprio reclamo, presentato regolarmente, la società sostiene che alla gara in questione, come risulta dalle distinte allegate al rapporto di gara, la società Arci Olmi ha schierato in campo e fatto partecipare alla gara il calciatore Rodrigo Stepenson il quale non risulta tesserato; pertanto chiede a carico della società Arci Olmi la sanzione sportiva prevista. La società Arci Olmi non ha inviato proprie controdeduzioni. Dagli atti della gara risulta infatti che alla gara stessa ha partecipato il citato calciatore il quale da apposito accertamento non risulta tesserato in ambito della FIGC. Vista la regola 3 del Regolamento del gioco del calcio, ed in particolare le decisioni ufficiali della FIGC “Adempimenti preliminari alla gara” , di cui i punti 1 e 6 chiaramente legittimano a partecipare alla gara i soli tesserati: “ 1) Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l’indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.; 6) Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.”; Dato atto che alla gara non erano presenti dirigenti e che la distinta dei calciatori è stata sottoscritta dal Capitano Signor Zoccali Francesco il quale si è assunto con ciò la totale responsabilità in ordine alla infrazione commessa dalla società; Visto inoltre l’art 12 del CGS; Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto fondato il reclamo il reclamo DELIBERA 1. di accogliere il reclamo e disporre l’accredito della tassa, se versata . 2. di comminare alla società Arci Olmi la sanzione della perdita della gara per 0-6. 3. di squalificare il calciatore Zoccali Francesco della società Arci Olmi per 2 gare per violazione dell’art. 1 del CGS.. 4. di comminare alla società Arci Olmi l’ammenda di 100,00.
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