COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Alzano Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara del 23/01/2005 tra F.C. Alzano/A.S. Caprino Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Alzano Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara del 23/01/2005 tra F.C. Alzano/A.S. Caprino Calcio La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla F.C. ALZANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società A.S. CAPRINO CALCIO avrebbe fatto partecipare il calciatore RAVASIO LUCA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all'art.42 n.3 del CGS. Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte come previsto dal medesimo art. comma 6 del CGS; viste le contro deduzioni dell'A.S. CAPRINO CALCIO che sono totalmente da respingere in quanto i reclami avverso le posizioni dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono da proporre alla Commissione Disciplinare nel termine di SETTE giorni senza la necessità di alcun preannuncio (previsto invece per i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento della gara come previsto dall'art.24 comma 2 e 3) ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non ha regolarmente scontata la sanzione stessa, in ogni caso è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi (art.17 comma 8) (il comma 3 invocato dalla A.S. CAPRINO CALCIO si riferisce a tesserati colpiti da squalifica non a termine ma “per UNA o più giornate di gara”). Rilevato che, come da C.U. n.21 datato 20/01/2005 del COMITATO di BERGAMO il calciatore risulta squalificato sino al 23/01/2005 e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, disputata appunto il 23/01/2005. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società A.S. CAPRINO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.S. CAPRINO CALCIO l'ammenda di Euro 110,00 in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore LUCA RAVASIO per una ulteriore giornata; d) di inibire a tutto il 10/03/2005 il dirigente accompagnatore sig. GIUSEPPE PANZERI della società A.S. CAPRINO CALCIO. Dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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