COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Villaggio Fiori Antonini Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara del 23/01/2005 tra Cistellum/Villaggio Fiori Antonini (C.U. n.28 del CRL datato 27/01/2005)

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Villaggio Fiori Antonini Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara del 23/01/2005 tra Cistellum/Villaggio Fiori Antonini (C.U. n.28 del CRL datato 27/01/2005) La società VILLAGGIO FIORI ANTONINI ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni: sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; ammenda di Euro 300,00; squalifica dei calciatori MELIDONA PIETRO e MOLENA MASSIMILIANO per 1 GARA; dei calciatori FRANZE' ROBERTO e IVAN RIZZELLO per 2 GARE: squalifica dei calciatori ZAGO MASSIMILIANO e GIOVANNI COSCIA per 4 GARE; squalifica dei calciatori IVAN VERDE e ALESSANDRO FRANZE' per 6 GARE; lamentando che l'arbitro ha provocato i calciatori espulsi dal terreno di gioco per tutta la gara. Pertanto, chiede l'integrale riforma delle decisioni del GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n. 5 del CGS ed anche alla società avversaria rileva: le squalifiche comminate ai calciatori MELIDONA, MOLENA, FRANZE' ROBERTO e RIZZELLO non possono essere impugnate ai sensi dell'art.41 del CGS, pertanto, il reclamo sul punto è INAMMISSIBILE. Le squalifiche di 6 GARE comminate ai calciatori IVAN VERDE e ALESSANDRO FRANZE' sono eque in relazione ai gravi e ripetuti comportamenti ingiuriosi e minacciosi tenuti nei confronti del direttore di gara minuziosamente descritti dall'arbitro stesso nel proprio rapporto. Analogamente risulta correttamente comminata la squalifica per 4 GARE al capitano MASSIMILIANO ZAGO in relazione al comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto nei confronti dell'arbitro e alla qualifica di capitano da questi ricoperta e chiaramente descritta nel rapporto arbitrale. Merita invece una lieve riduzione la squalifica di 4 GARE comminata al calciatore GIOVANNI COSCIA in relazione alla gravità delle frasi ingiuriose e minacciose proferite nei confronti dell'arbitro. Deve infine ritenersi correttamente comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3; infatti, la società VILLAGGIO FIORI ANTONINI era rimasta con un numero inferiore al minimo consentito e previsto dalla regola n.3 del gioco del calcio per espulsione di ben 6 calciatori. Merita invece una lieve riduzione l'ammenda di Euro 300,00 comminata in relazione al comportamento ingiurioso e minaccioso peraltro solo verbale tenuto nei confronti dell'arbitro. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore COSCIA GIOVANNI a 3 GARE e a 200, 00 Euro l'ammenda comminata dal GS alla società VILLAGGIO FIORNI ANTONINI e dispone l'accredito della tassa.
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