COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 12/ 2/2005 CALCIO SPINO – BRERA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES gara del 12/ 2/2005 CALCIO SPINO - BRERA Dagli atti ufficiali di gara risulta che al 44° del 2° tempo il direttore di gara abbia allontanato l’assistente di parte della società Brera Calcio Signor Villani Salvatore per ripetute ingiurie e minacce; lo stesso a fine gara ha tentato di aggredire l’arbitro non riuscendovi perché trattenuto dai dirigenti delle due società. Vi è da rilevare che il citato Signor Villani non risulta tesserato per la società Brera calcio. A suo carico pertanto non possono essere assunti direttamente provvedimenti disciplinari; tuttavia la società Brera è certamente oggettivamente responsabile del comportamento violento della citata persona e della violazione delle disposizioni per la quale per assolvere la funzione di Assistente di parte occorre essere regolarmente tesserati; infatti la regola 6 del regolamento del gioco del calcio, in ordine alle DECISIONI DELLA FIGC testualmente recita: “ Assistenti di parte - Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte dell’arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.”; inoltre l’art. 12, comma 5 del CGS. a tal proposito specifica: “ 5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che: b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; Il Signor Signor Villani non risulta tesserato pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara. Il Dirigente responsabile della Società, Signor Scagliola Bruno non poteva e non doveva perciò assegnargli tale funzione, P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla Società Brera la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 12 del Nuovo C.G.S. b) di comminare alla Società Brera l’ammenda di 100,00 per responsabilità oggettiva per il comportamento del assistente di parte da loro schierato in campo e per averlo peraltro indebitamente fatto partecipare alla gara; c) di inibire per mesi 2 Signor Scagliola Bruno, Dirigente responsabile della Società Brera. d) Di pronunciare a carico del signor Villani Salvatore inibizione per anni 2 ad eventuale iscrizione negli organici della FIGC: Si da atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nella apposita sezione del presente comunicato
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