COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA PROMOZIONE gara del 9/ 2/2005 ROVATO – GUIDIZZOLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA PROMOZIONE gara del 9/ 2/2005 ROVATO - GUIDIZZOLO Dagli atti ufficiali di gara risulta infatti che al 18° minuto del 2° tempo il tecnico della società Rovato Signor Zanetti Francesco veniva allontanato dall’arbitro per comportamento scorretto nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento in un primo tempo rifiutava di uscire, indi si allontanava. Mentre lasciava il terreno di gioco, passando nei pressi di un assistente arbitrale prima gli dava un pugno al volto indi gli afferrava il naso stringendolo con forza; veniva a sua volta afferrato dai suoi calciatori che lo allontanavano con forza. Uscito dal recinto di gioco si posizionava all’altezza della sua panchina e per tutto il restante periodo della durata della gara continuava a minacciare ed insultare gravemente e pesantemente l’assistente che aveva in precedenza colpito e la terna in genere. Attendeva così per una buona mezz’ora la fine della gara ed anziché allontanarsi raggiungeva la terna all’ingresso degli spogliatoi (senza esserne minimamente impedito dai propri dirigenti) ed in un primo momento spingeva l’assistente arbitrale (sempre il medesimo che aveva colpito in precedenza) impedendogli di accedere allo spogliatoio; fortunatamente i calciatori della sua squadra ancora una volta lo afferravano ed allontanavano a forza. Tuttavia poco dopo entrava urlante nello spogliatoio della terna e questa volta non solo nuovamente spingeva l’assistente arbitrale(sempre lo stesso a cui in precedenza aveva usato violenza), ma in questa circostanza spingeva pure l’arbitro finchè veniva allontanato dal dirigente della squadra avversaria. Posizionatosi fuori dallo spogliatoio della terna arbitrale, urlando reiterava ingiurie e minacce e pestando sul doppio vetro della finestra riusciva a provocare delle crepe. Il direttore di gara constatato che nessun dirigente della società Rovato si era attivato a tutela della terna ha provveduto ad avvertire le forze dell’ordine che sono così prontamente intervenute. L’ordine pubblico e la sicurezza dei direttori di gara sono demandati dalla norma alla società di casa che è tenuta ad assicurarli prima, in ogni momento della gara ed anche successivamente ad essa: in particolare in ogni specifica gara vi è un dirigente responsabile cui tali obblighi fanno capo in via sostanziale. Qui vi è da dire che sono dovuti intervenire i calciatori della società Rovato (in ben due occasioni) e successivamente addirittura il dirigente della società ospitata per sostenere la terna limitando così le violenze ad essa riservate dal tecnico Signor Zanetti Francesco. Del Dirigente Responsabile Signor Groppelli Giovanni e di altri dirigenti della società Rovato nessuna traccia, non solo il Signor Groppelli Giovanni non si è curato durante la gara di intervenire ad allontanate il proprio tecnico, non si è curato di prevenire i fatti avvenuti a fine gara ( magari impedendo al medesimo tecnico di accedere allo spogliatoio od impedendo alla terna di lasciare il terreno di gioco in attesa dell’allontanamento del tecnico) e non si è curato neppure in seguito della sicurezza della terna tanto che essa stessa ha dovuto chiamare le forze dell’ordine, limitandosi a rispondere a richiesta del direttore di gara che si stava informando sull’arrivo delle forze dell’ordine che le stesse non erano ancora arrivate ma che non vi era più pericolo in quanto ( il tecnico ) era andato via. La società Rovato è quindi oggettivamente responsabile del comportamento violento del proprio tecnico e delle omissioni degli altri dirigenti e nello specifico delle omissioni del dirigente accompagnatore ufficiale in ordine alla sicurezza ed assistenza alla terna arbitrale. Le sanzioni da applicate al tecnico vanno adeguatamente commisurate ed aggravate: ciò a causa della sua mansione di tecnico che dovrebbe fornire ai propri calciatori (non ricevere dagli stessi) esempio positivo ed improntato all’osservanza dei doveri di lealtà correttezza e probità, ed a causa della continuazione (dal 18 del secondo tempo a dopo il termine della gara) nel mantenimento di un assurdo e pervicace comportamento violento che non trova alcuna causa di giustificazione. Cosi pure le sanzioni da applicate al dirigente accompagnatore ufficiale vanno adeguatamente commisurate ed aggravate in quanto ben poteva a fine gara prevenire gli ulteriori fatti violenti commessi dal proprio tecnico; PQM DELIBERA a) di omologare come segue il risultato della gara: Rovato – Guidizzolo 3-3; b) di comminare alla Società Rovato l’ammenda di € 500,00; c) di inibire per mesi 6, vale a dire fino al 10-Agosto 2005 il Signor Groppelli Giovanni, Società Rovato; d) di squalificare per anni 5, vale a dire fino al 10-Febbraio 2010 il Signor Zanetti Francesco Società Rovato. Si da atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nell’apposita sezione del presente comunicato.
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