COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Montodinese Camp. 2^Cat. Gir. T Gara del 30/01/2005 tra Bertonico/Montodinese C.U. n.24 del Comitato di CREMONA datato 03/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Montodinese Camp. 2^Cat. Gir. T
Gara del 30/01/2005 tra Bertonico/Montodinese
C.U. n.24 del Comitato di CREMONA datato 03/02/2005
La società MONTODINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GABRIELE TAGLIAFERRI per 3 GARE, lamentando che il TAGLIAFERRI non avrebbe divelto alcuna rete e che, pertanto, la squalifica comminata dal GS sarebbe eccessiva.
La Commissione disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il TAGLIAFERRI, al termine della gara, ha divelto una rete di recinzione del campo di gioco. Il TAGLIAFERRI, inoltre, è salito su una piccola struttura ricoperta di tegole rompendone due, nel tentativo di raggiungere uno spettatore che lo avrebbe offeso nel corso della gara.
La Commissione Disciplinare osserva altresì che la versione dell'accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi valenza probatoria, trattandosi di una mera allegazione di parte. Sulla base di tali considerazioni la C.D. ritiene che la sanzione comminata dal GS sia del tutto congrua e proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal TAGLIAFERRI.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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