COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.D. Castegnato Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara del 22/01/2005 tra Virtus Adrense/Castegnato Calcio C.U. n.22 del Comitato di BRESCIA datato 27/01/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S.D. Castegnato Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. C
Gara del 22/01/2005 tra Virtus Adrense/Castegnato Calcio
C.U. n.22 del Comitato di BRESCIA datato 27/01/2005
La società CASTEGNATO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RADICI MIRKO per 5 GARE ed il tecnico VERZELLETTI MARCO sino al 07/03/2005 e comminato l'ammenda di Euro 200,00 lamentando l'eccessività delle sanzioni inflitte.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS rileva: è noto che il procedimento disciplinare poggia sul referto arbitrale, che è fonte privilegiata di prova se non è affetto da vizi o da contraddizioni. Basta scorrere il referto dell'arbitro per rilevare che il RADICI, venendo meno come capitano anche al compito di essere da esempio per i compagni, offendeva l'arbitro ed in seguito all'espulsione lo spingeva con entrambe le mani facendolo indietreggiare di due passi, lo minacciava dicendogli “ti aspetto fuori” ed inoltre gli lanciava la fascia di capitano senza colpirlo. Il tecnico VERZELLETTI si legge entrava sul terreno di gioco ed insultava gravemente il direttore di gara e per di più lo spingeva leggermente. Nel referto si legge ancora che l'arbitro è stato circondato dai calciatori della reclamante e per questo il GS ha inflitto la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00.
Alla luce di quanto riportato nel referto del direttore di gara, le sanzioni comminate dal GS sono da ritenersi eque e quindi vanno integralmente confermate.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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