COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Andice Pioltellese Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara del 29/01/2005 tra Andice Pioltellese/Marassi Circ. Croc.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Andice Pioltellese Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara del 29/01/2005 tra Andice Pioltellese/Marassi Circ. Croc. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società F.C. ANDICE PIOLTELLESE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante la società MARASSI CIRC. CROC. Avrebbe fatto partecipare il calciatore SAVINO MENNA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.3 del CGS Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte come previsto dal comma 6 dello stesso art.42 del CGS Rilevato che la società MARASSI CIRCOLO CROCETTA non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come da C.U. n.25 datato 27/01/2005 del COMITATO di MILANO il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto lo stesso calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società MARASSI CIRC. CROC. La punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società MARASSI CIRC. CROC. L'ammenda di Euro 65,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore SAVINO MENNA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16/03/2005 il dirigente accompagnatore sig. PASQUALE GENOVA della società MARASSI CIRCOLO CROCETTA; dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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