COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bollatese Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara del 22/01/2005 tra San Maurizio/Bollatese C.U. n.25 del Comitato di MILANO datato 27/01/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bollatese Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara del 22/01/2005 tra San Maurizio/Bollatese C.U. n.25 del Comitato di MILANO datato 27/01/2005 La società BOLLATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARZORATTI ELIA per 3 GARE e comminato l'ammenda di Euro 150,00 alla società, lamentando l'eccessività delle sanzioni inflitte pur ammettendo che il MARZORATTI abbia nell'occasione sputato ma senza colpire alcuno. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: preliminarmente giova precisare che il procedimento disciplinare poggia esclusivamente sugli atti ufficiali e che questi assume maggior rilievo il referto arbitrale. Da questo si rileva che il MARZORATTI aveva indirizzato uno sputo che aveva colpito il volto del tecnico del SAN MAURIZIO. Il direttore di gara riferisce di aver sentito che il MARZORATTI diceva “se ti avvicini lo faccio ancora”. Inoltre si legge ancora nel referto che tutti i dirigenti della società BOLLATESE alla notifica dell'espulsione del MARZORATTI tentavano di aggredire l'arbitro intimandogli di non espellere il calciatore MARZORATTI. Le argomentazioni della reclamante non sono confutabili e confliggono nettamente con il contenuto del referto arbitrale. Il reclamo pertanto deve essere respinto e le sanzioni comminate dal GS pienamente confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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