COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lainese Camp. 3^Cat. Gir. B Gara del 30/01/2005 tra Lainese/Aurora Montano C.U. n.23 del Comitato di COMO datato 03/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Lainese Camp. 3^Cat. Gir. B Gara del 30/01/2005 tra Lainese/Aurora Montano C.U. n.23 del Comitato di COMO datato 03/02/2005 La società LAINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FABIO PURICELLI sino al 21/03/2005, lamentando che il PURICELLI non avrebbe calciato il pallone contro l'arbitro né avrebbe compiuto alcun gesto minaccioso contro quest'ultimo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: che la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla reclamante rappresenta una mera allegazione di parte priva di riscontro probatorio e, quindi, certamente non idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, dal quale si evince chiaramente che il PURICELLI, al termine della gara, non solo ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, ma ha anche cercato di colpirlo calciando con violenza il pallone verso la sua direzione. Ciò posto, la C.D. ritiene che il comportamento gravemente scorretto tenuto dal PURICELLI giustifichi pienamente la sanzione comminata dal GS che appare congrua e proporzionata ai fatti su descritti. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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