COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Calcio Botticino Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 23/01/2005 tra Calcio Botticino/Pol.Pozzolengo C.U. n.23 del Comitato di BRESCIA datato 03/02/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C.Calcio Botticino Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara del 23/01/2005 tra Calcio Botticino/Pol.Pozzolengo C.U. n.23 del Comitato di BRESCIA datato 03/02/2005 La società A.C. BOTTICINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato all'AC CALCIO BOTTICINO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, e l'ammenda di Euro 250,00 ed ha squalificato per due gare il calciatore ARRIGHINI CLAUDIO e per una gara altri quattro calciatori della medesime società. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, come da ricevuta in atti, osserva: 1) la reclamante si è dichiarata disponibile ad essere ascoltata nel caso l'audizione fosse stata ritenuta opportuna: Questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali, ritiene superflua l'audizione, che, come visto, non è stata espressamente richiesta con la conseguenza che non è obbligo dell'organo giudicante disporre. 2) La delibera del GS per quanto riguarda la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 è del tutto corretta, visto che l'arbitro ha chiaramente riportato nel rapporto di aver espulso cinque calciatori dell'AC BOTTICINO e che quindi quest'ultima non aveva il numero legale di calciatori per continuare la gara. Peraltro il calciatore ROBERTO MORESCHI è stato, senza possibilità d’equivoco, identificato dall'arbitro tra i partecipanti al violento diverbio tra calciatori e pubblico; 3) Le sanzioni di squalifica per una e per due gare non sono impugnabili in alcuna sede e di conseguenza il reclamo è INAMMISSIBILE; peraltro non è nei poteri di Questa Commissione disporre la “non menzione” della sanzione, come richiesto dalla reclamante. 4) L'ammenda, in considerazione della natura dei fatti, può essere ridotta tenuto conto anche della categoria di appartenenza della reclamante. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE Il reclamo per quanto riguarda la richiesta di ripetizione della gara RIDUCE L'ammenda ad Euro 150,00 DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo per quanto riguarda la richiesta di non menzione delle sanzioni comminate ai suoi tesserati e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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