COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. La Spezia Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 30/01/2005 tra La Spezia/Brighenti C.U. n.26 del Comitato di MILANO datato 03/02/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. La Spezia Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. O
Gara del 30/01/2005 tra La Spezia/Brighenti
C.U. n.26 del Comitato di MILANO datato 03/02/2005
La società LA SPEZIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico RICCARDO FLEMANI sino al 31/03/2005, lamentando che il FLEMANI si era limitato a protestare nei confronti dell'arbitro, senza proferire alcuna frase offensiva o minacciosa.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all'art.42 n.5 del CGS, rileva: il reclamo non può essere accolto in quanto dal rapporto arbitrale fonte privilegiata di prova, emerge chiaramente che il FLEMANI ha proferito frasi offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara. La gravità del comportamento tenuto dal tecnico giustifica la sanzione allo stesso comminata dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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