COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°83 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. COMUNANZA 1958 avverso sanzioni merito gara U.S. Comunanza – Pagliare Calcio, del 15.1.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 77 del 20.1.2005.

sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°83 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. COMUNANZA 1958 avverso sanzioni merito gara U.S. Comunanza – Pagliare Calcio, del 15.1.2005 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 77 del 20.1.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Di Girolami Mariano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso per gravi frasi minacciose rivolte all’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava in tale atteggiamento.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U. S. Comunanza, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva e sproporzionata sia rispetto alla realtà dei fatti sia in confronto con la giurisprudenza formatasi rispetto ad episodi analoghi o più gravi. A dire della reclamante il proprio calciatore, nell’occasione, rivolse al direttore di gara, seppur con una certa durezza, solo parole volte a disapprovare alcune sue decisioni, senza alcuna volontà di coartarlo o minacciarlo. Peraltro il tutto avvenne nei momenti finali di gara, allorché cioè, per lo sforzo fisico e mentale, iniziano ad affiorare nei giocatori segni di stanchezza e di scarsa lucidità. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, ammettendo che il proprio tesserato, in occasione di una decisione tecnica dell’arbitro, si rese protagonista di una smodata protesta verbale. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · ritenuto il calciatore Di Girolami responsabile delle violazioni ascrittegli, per la sua condotta minacciosa plurima nei confronti dell’arbitro, realizzata tuttavia in un contesto sostanzialmente unico; · · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Comunanza 1958, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la squalifica del calciatore Di Girolami Mariano. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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