COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°83 del 03/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Collemarino 98 – C.R.U.A., del 7.1.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” – Com. Uff. n. 25 del 12.1.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°83 del 03/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Collemarino 98 – C.R.U.A., del 7.1.2005 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B” - Com. Uff. n. 25 del 12.1.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Veronese Stefano, dirigente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2007 per reiterati comportamenti gravemente offensivi, minacciosi ed intimidatori messi in atto dal predetto tesserato nel corso ed alla fine della gara emarginata.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Collemarino 98, contestando la veridicità degli atti ufficiali, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice.
A dire della reclamante il direttore di gara avrebbe commesso un errore di persona nell’indicare il Veronese Stefano quale autore dei comportamenti sanzionati: questi infatti nella Società ricopre la carica di “Vice-Presidente” e non quella di “Presidente“, come erroneamente asserito nel referto arbitrale, essendo il sig. Veronese Francesco il presidente della medesima Società.
La reclamante inoltre riferiva che il Veronese Stefano assistette solo per limitati periodi di tempo all’incontro e che, comunque, al momento dei fatti aveva già abbandonato l’impianto sportivo.
A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la Società indicava alcuni testimoni, dei quali chiedeva l’audizione.
Avanti questa Commissione, la medesima reclamante ribadiva le proprie argomentazioni e, in particolare, la tesi dell’errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, senza tuttavia indicare l’autore dei fatti in esame.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato i comportamenti messi in atto nei suoi confronti dal Veronese Stefano, chiarendo le modalità attraverso le quali era giunto al suo inequivocabile riconoscimento.
LA COMMISSIONE
- - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- - ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere disattesa per la diversa versione dei fatti fornita dagli incolpati, né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
- - ritenute infondate le tesi difensive della Società in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio e nella espletata ricognizione fotografica;
- - ritenuto Veronese Stefano colpevole delle violazioni contestategli, non sussistendo dubbi sul suo riconoscimento da parte dell’arbitro, né sui comportamenti ascrittigli;
- - ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del dirigente Veronese Stefano per come accertata, alla luce dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Collemarino 98, per l’effetto riducendo al 30 giugno 2006 l’inibizione del dirigente Veronese Stefano.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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