COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA PIGNA 97 avverso esito gara Valle Castellana – Villa Pigna 97, del 16.1.2005 – Campionato Amatori, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VILLA PIGNA 97 avverso esito gara Valle Castellana – Villa Pigna 97, del 16.1.2005 - Campionato Amatori, girone “A”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 2, la società Villa Pigna 97 ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Stangoni Settimio in posizione irregolare per avere lo stesso preso parte a più di cinque gare dell’attività ufficiale svolta, nella corrente stagione sportiva, dalla propria Società, così come disposto dalla normativa contenuta nel Regolamento dell’Attività Amatori.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n n visto il punto B), lett. f), del Regolamento dell’Attività Amatori per la stagione sportiva in corso pubblicato dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno;
n n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del ridetto Comitato dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Stangoni Settimio, alla data dell’incontro in esame, aveva già preso parte, nella corrente stagione sportiva, a più di cinque gare dell’attività ufficiale della propria Società;
n n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha partecipato alla gara in esame pur non avendo titolo per prendervi parte;
n n visto l’art. 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Villa Pigna 97, per l’effetto infliggendo alla società Valle Castellana la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al sig. Di Bartolomeo Carmine, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Stangoni Settimio la sanzione della squalifica per una giornata di gara.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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