COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Victoria Brugnetto, del 16.1.2005 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 26 del 19.1.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Victoria Brugnetto, del 16.1.2005 – Campionato Provinciale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 26 del 19.1.2005 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Cotichella Urbano, dirigente della reclamante e, nell’occasione, accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2005 perchè “allontanato per aver offeso e minacciato l’arbitro, rientrava sul terreno di gioco, cercando di “venire alle mani” con lo stesso, non riuscendovi per l’intervento di altri dirigenti e giocatoti. Reiterava il tentativo di aggressione al termine del primo tempo e continuava con atteggiamenti offensivi nei confronti dell’arbitro per tutto l’arco della gara.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sampaolese Calcio, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata, ovvero, in subordine, un’equa riduzione della stessa. Asseriva la reclamante che il Cotichella, nell’occasione, dopo alcuni falli, abbastanza decisi ed intenzionali, subiti dai propri calciatori ad opera degli avversari, si rivolse al direttore di gara con voce alta ed adirata, chiedendogli di intervenire, come peraltro lo stesso aveva dimostrato di saper fare in una gara precedentemente diretta. Per tutta risposta l’arbitro, che si trovava in prossimità del cerchio di centrocampo, allontanava il dirigente, il quale faceva ingresso sul terreno di gioco, per circa due o tre metri dalla linea laterale, per chiedergli spiegazioni, restando tuttavia ad una distanza dallo stesso non inferiore a dieci/quindici metri. Nell’intervallo della gara il Cotichella, entrato nell’area antistante gli spogliatoi per la distribuzione del thè, reiterava le sue proteste nei confronti del direttore di gara, ma senza alcun cenno di violenza. Lo stesso dirigente veniva allontanato, non trattenuto, da altro dirigente e l’incontro poteva terminare regolarmente, senza altri fatti rilevanti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere allontanato dal campo il Cotichella per reiterate proteste e minacce nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento il dirigente gli afferrava le mani, ma subito riusciva a liberarsi e lo stesso veniva accompagnato fuori dai suoi giocatori e dirigenti. Dalla tribuna continuava a proferire proteste e minacce nei confronti dell’arbitro per tutta la gara. Alla fine del primo tempo il Cotichella, rientrato nello spazio antistante gli spogliatoi, si avventava contro l’arbitro, che si era rifiutato di ascoltarlo e che aveva chiesto l’intervento del capitano della sua squadra per allontanarlo. Veniva comunque trattenuto da altro dirigente e subito portato via. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione dei fatti fornita dalle parti; n n ritenuta provata la condotta ascritta al dirigente Cotichella, in ordine ai fatti contestatigli, dai quali tuttavia devono escludersi contenuti di violenza; n n ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sampaolese Calcio, per l’effetto riducendo al 30 aprile 2005 la sanzione dell’inibizione del dirigente Cotichella Urbano ed ordina restituirsi la relativa tassa.
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