COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NUOVA MORROVALLE avverso esito gara Potenza Picena – Nuova Morrovalle, del 14.1.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. NUOVA MORROVALLE avverso esito gara Potenza Picena – Nuova Morrovalle, del 14.1.2005 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 5 a 2, l’A.S.D. Nuova Morrovalle ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Stortoni Daniele in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo lo stesso tesserato per l’U.S. Montelupone e trasferito in prestito, per la stagione sportiva in corso, all’A.C. San Claudio. Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso inconfutabilmente che il calciatore Stortoni Daniele, alla data della gara in esame, non era tesserato a favore della S.S. Calcio Potenza Picena, risultando lo stesso vincolato a favore dell’U.S. Montelupone e trasferito, in data 9 settembre 2004, a titolo di prestito, all’A.C. San Claudio; n n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Stortoni Daniele ha partecipato alla gara emarginata in posizione irregolare per difetto di tesseramento; n n visti gli artt. 8 e 12, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Morrovalle, per l’effetto infliggendo alla S.S. Calcio Potenza Picena la sanzione sportiva della perdita per 0 a 6 della gara suindicata, la sanzione dell’inibizione fino al 25 febbraio 2005 al sig. Vecchione Paolo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al calciatore Stortoni Daniele la sanzione della squalifica fino al 25 febbraio 2005. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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