COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO S. ELPIDIO avverso decisioni merito gara Porto S. Elpidio – Maceratese, del 18.12.2004 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 77 del 20.1.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°92 del 17/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO S. ELPIDIO avverso decisioni merito gara Porto S. Elpidio – Maceratese, del 18.12.2004 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 77 del 20.1.2005. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche respingeva il reclamo proposto dalla S.S.C. Porto S. Elpidio ed omologava la suindicata gara con il risultato di 1 a 3 conseguito sul campo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.C. Porto S. Elpidio reiterando le argomentazioni formulate in primo grado ed insistendo nella richiesta di ripetizione dell’incontro. A dire della reclamante la gara in esame non si sarebbe disputata in condizioni regolari, sia per l’impraticabilità del campo, peraltro mai verificata dall’arbitro, nonostante le ripetute richieste in tal senso da parte del capitano della propria squadra, sia per avere omesso, lo stesso direttore di gara, di concedere il dovuto recupero per interruzioni di gioco. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, a sostegno delle quali chiedeva ammettersi prova a mezzo filmato della gara su videocassetta. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, dopo una sospensione dell’incontro per circa quattro minuti a causa di una violenta grandinata, le condizioni del terreno di gioco erano rimaste tali da poter portare regolarmente a termine la gara, ritenendo con ciò superflua la richiesta del capitano della squadra ospitante di verificarne la praticabilità. Riferiva altresì che i tre minuti di recupero indicati in referto sono stati aggiunti ai quattro di interruzione della gara. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n rigettata preliminarmente la richiesta istruttoria della reclamante, in quanto non utilizzabile quale mezzo di prova il filmato della gara in esame, a norma dell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva; n n rilevato che l’art. 60 delle N.O.I.F. demanda all’esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco e che trattasi di giudizio discrezionale, sottratto a qualsiasi reclamo di parte ed insindacabile in sede giudicante giusta le norme di cui all’art. 24, comma 3, del Codice di giustizia sportiva ed alla Regola 5 del Regolamento di Giuoco; n n rilevato che a norma della Regola 7 del citato Regolamento di Giuoco “la durata del recupero per interruzioni di giuoco è a discrezione dell’arbitro”; n n ritenuto che la delibera del Giudice Sportivo si sottrae ad ogni censura e fornisce, con una motivazione ampia e corretta, una chiave di interpretazione regolamentare e di giudizio che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Porto S. Elpidio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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