COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D. avverso sanzioni merito gara Borgo Rosselli – Pedaso, del 22.1.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 35 del 2.2.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.S. BORGO ROSSELLI A.S.D. avverso sanzioni merito gara Borgo Rosselli – Pedaso, del 22.1.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 35 del 2.2.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, comminava al calciatore Braconi Fabio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2006 perché ritenuto responsabile dell’aggressione all’arbitro al termine della gara in esame, a seguito di successiva comunicazione da parte della medesima Società. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società C.S. Borgo Rosselli A.S.D., contestando la veridicità del referto arbitrale e rigettando parte degli addebiti ascritti al proprio tesserato, il quale, a dire della reclamante, mai sarebbe venuto a contatto con il direttore di gara. Ammetteva la Società che in effetti, a fine gara, ci furono delle vibrate proteste nei confronti dell’arbitro e che il Braconi, allorché il direttore di gara si accingeva a rientrare nel suo spogliatoio, gli si avvicinò dando una manata alla porta che probabilmente lo urtò al piede. La medesima reclamante concludeva invocando una cospicua riduzione della sanzione impugnata, anche in considerazione della buona condotta sempre tenuta dal giocatore e dalla Società. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, ammettendo che probabilmente, nell’assembramento formatosi a fine gara, in occasione delle contestazioni all’arbitro, qualcuno lo raggiunse con dei pestoni, ma negando decisamente che qualcuno lo abbia colpito intenzionalmente con un calcio. Il tutto quindi si sarebbe limitato ad una protesta, certamente eccessiva, ma senza connotati di violenza. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, al termine della gara, venne circondato da alcuni giocatori della squadra locale, trattenuti dal capitano e dall’allenatore, che si erano posti a sua protezione. Qualcuno, non individuato, riusciva tuttavia a farsi largo e lo stesso direttore di gara veniva raggiunto da tre pestoni al piede destro. Successivamente, mentre si accingeva a fare rientro nello spogliatoio, sentiva un colpo sulla parte esterna del piede, che peraltro non gli procurò dolore fisico, senza tuttavia poter dire con certezza che si trattò di un calcio o di un colpo volontariamente portato alla sua persona. LA COMMISSIONE · · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · · ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, che una parte dei fatti attribuiti al Braconi non possano essere a questi ascritti con certezza e che le relative responsabilità, di conseguenza ridimensionate, debbano riguardare i fatti riferiti e non contestati; · · ritenuto pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società C.S. Borgo Rosselli A.S.D., per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Braconi Fabio al 10 marzo 2005. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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