COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.U.A. avverso esito gara C.R.U.A. – Audax 1970, del 21.1.2005 – Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.U.A. avverso esito gara C.R.U.A. – Audax 1970, del 21.1.2005 - Campionato Calcio a Cinque, serie “D”, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 6, la società C.R.U.A. ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Mori Simone in posizione irregolare perchè squalificato per una gara come da provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del 19 gennaio 2005 del Comitato Provinciale di Ancona. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Provinciale di Ancona dai quali è risultato che il calciatore Mori Simone, espulso nella gara Belvedere – Audax 1970, dell’11 gennaio 2005, ha scontato la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 26, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato: Carioca – Audax 1970, del 14 gennaio 2005; n n rilevato che a norma dell’art. 41, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, alla quale pertanto deve attribuirsi mero valore dichiarativo; n n ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società C.R.U.A. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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