COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OSIMANA avverso sanzioni merito gara Osimana – Labor, del 13.2.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul COMUICATO UFFICIALE N. 97 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OSIMANA avverso sanzioni merito gara Osimana – Labor, del 13.2.2005 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 92 del 17.2.2005. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio allenatore Lelli Marco inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Osimana ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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