COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. OLYMPIA CALCIO CUCCURANO avverso esito gara S.S. Nettuno Calcio a 5 – S. Olympia Calcio Cuccurano, del 24.9.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. OLYMPIA CALCIO CUCCURANO avverso esito gara S.S. Nettuno Calcio a 5 – S. Olympia Calcio Cuccurano, del 24.9.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 5 a 0, la Società Olympia Calcio Cuccurano ha proposto reclamo, rituale a seguito della decisione della Corte d’Appello Federale del 9 novembre 2004 in tale senso, adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Verna Alessandro in posizione irregolare per squalifica, come da provvedimento pubblicato sul Com. Uff. del Comitato Regionale Marche n. 91 del 13 maggio 2004, non ancora scontata alla data dell’incontro in esame. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE n n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, n n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Verna Alessandro risulta essere stato effettivamente squalificato nella stagione sportiva scorsa per una gara per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 91 e di non averla ancora scontata alla data della gara in epigrafe; n n ritenuto pertanto che il ridetto calciatore ha partecipato alla gara in esame in posizione irregolare; n n visti gli artt. 12, commi 1 e 5, lett. a) e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Società Olympia Calcio Cuccurano, per l’effetto infliggendo alla S.S. Nettuno Calcio a 5 la sanzione sportiva della perdita per 0 a 6 della gara suindicata, al sig. Zandri Paolo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Verna Alessandro la squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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