COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S. FORUM CALCETTO avverso esito gara Forum Calcetto – G. Leopardi, del 18.2.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A”. Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società Forum Calcetto per difetto di contraddittorio. Si incameri la relativa tassa.
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