COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°102 del 03/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO S. FORUM CALCETTO avverso esito gara Forum Calcetto – G. Leopardi, del 18.2.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A”.
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
visti gli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva,
DICHIARA
inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società Forum Calcetto per difetto di contraddittorio.
Si incameri la relativa tassa.