COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 24 Febbraio 2005 Delibere della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dall’A.C. CAMERANESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VILLANOVA – CAMERANESE disputatasi il 6/2/2005 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone N ( Punto 8.1. del C.U. N° 30 del 10/2/05 del Comitato Provinciale di Cuneo)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30
del 24 Febbraio 2005
Delibere della Commissione Disciplinare
d) Reclamo proposto dall’A.C. CAMERANESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VILLANOVA – CAMERANESE disputatasi il 6/2/2005 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone N ( Punto 8.1. del C.U. N° 30 del 10/2/05 del Comitato Provinciale di Cuneo)
Con il reclamo in oggetto, la Società CAMERANESE contesta la squalifica fino all’8/3/2005 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio tesserato PATETTA Giuseppe.
La Società reclamante contesta il fatto che, nel comunicato di cui all’oggetto, viene indicato il PATETTA sotto la voce “Massaggiatori” mentre nella distinta di gara il suddetto era inserito come dirigente facente funzione dell’allenatore, essendo quest’ultimo indisposto.
Viene anche smentita la circostanza che il PATETTA, a fine gara, abbia offeso in alcun modo l’arbitro in quanto i due non vennero mai in contatto fra loro.
La tesi difensiva, non supportata da una qualche prova idonea a smentire l’operato del proprio tesserato, con l’unica eccezione di quella fornita dallo stesso estensore del reclamo, dottor Giorgio NARDINI, presidente della Società, non regge di fronte alla circostanziata descrizione dell’episodio effettuata nel suo referto dal direttore di gara, il quale ha riferito che, a fine gara, il Signor PATETTA Giuseppe, “dirigente” della Società CAMERANESE lo insultava pesantemente con epiteti gravemente offensivi.
Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese, come, d’altronde, ha scarsa rilevanza il fatto che nel Comunicato Ufficiale viene indicato il PATETTA come massaggiatore anziché come dirigente, in quanto nel rapporto di gara viene esattamente riportata la qualifica di dirigente assunta dal PATETTA nella gara VILLANOVA - CAMERANESE.
L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata,
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, CAMPAGNA Avv. Flavio e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A.,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, pari ad € 130, che deve essere addebitata alla A.C. CAMERANESE perché non versata;
CONFERMA
la squalifica, rectius l’inibizione, fino all’8/3/2005 inflitta al dirigente della A.C. CAMERANESE PATETTA Giuseppe.
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