COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 3 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Errata corrige – Reclamo della Società CANELLI avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore BROCCHIERO Remo della Società DEMONTE 1983 incontrata in data 14/02/2005 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Serie D – girone B organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 3 Marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare a) Errata corrige - Reclamo della Società CANELLI avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore BROCCHIERO Remo della Società DEMONTE 1983 incontrata in data 14/02/2005 nell’ambito del Campionato di Calcio a Cinque Serie D - girone B organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta Con riferimento al reclamo di cui all’oggetto si precisa che per mero errore di battitura è stata inflitta la sanzione dell’inibizione al Sig. DEL VECCHIO Germano in luogo del Sig. DELCHIO Germano. Si precisa pertanto che il Sig. DELCHIO Germano è inibito sino al 17/05/2005. b) Ricorso della Società PAVESE CASTELCERIOLO in relazione alla gara CRISTO - PAVESE CASTELCERIOLO del 13 Febbraio 2005 (Campionato di Terza categoria Girone A) PREMESSO CHE con reclamo presentato a mezzo lettera raccomandata in data 19 Febbraio 2005 – inviata in copia anche alla Società CRISTO - la PAVESE CASTELCERIOLO ha contestato la regolarità della gara svoltasi in data 13 Febbraio 2005 tra CRISTO e PAVESE CASTELCERIOLO. In particolare PAVESE CASTELCERIOLO contesta la partecipazione alla gara in questione del giocatore Basoli Daniele, che la Società CRISTO avrebbe schierato nonostante il fatto che il medesimo non avesse scontato la squalifica inflittagli in relazione alle precedenti gare della presente stagione; - in effetti dalla documentazione esaminata il tesserato Basoli Daniele risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione, così come indicato nel Comunicato n. 19 del 9 dicembre 2004. Dagli accertamenti eseguiti emerge altresì che la gara in relazione alla quale era stata comminata la squalifica è stata effettivamente l’ultima partita disputata prima della conclusione del girone di andata e della sospensione invernale mentre il calciatore Basoli Daniele risulta effettivamente inserito nella distinta della gara del 13 Febbraio 2005 (prima giornata del girone di ritorno); - il ricorso della PAVESE CASTELCERIOLO è stato inoltrato nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva con copia indirizzata, a mezzo raccomandata, alla Società CRISTO; - nel caso in esame appare quindi confermato che effettivamente il calciatore Basoli Daniele abbia preso parte alla gara CRISTO - PAVESE CASTELCERIOLO in costanza di squalifica; Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ACCOGLIE il reclamo presentato dalla PAVESE CASTELCERIOLO in relazione alla gara CRISTO - PAVESE CASTELCERIOLO del 13 Febbraio 2005 e per l’effetto dispone l’irrogazione della sanzione sportiva di gara persa a carico della Società CRISTO con il risultato CRISTO – PAVESE CASTELCERIOLO 0-3 Commina altresì una ulteriore giornata di squalifica a carico del calciatore Basoli Daniele nonché la inibizione sino a tutto il 31 Maggio 2005 a carico del signor Andrea Puzzolante, dirigente accompagnatore della Società CRISTO, e l’ammenda di Euro 150 a carico della stessa Società CRISTO. Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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