COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Commissione Vertenze Economiche del Derthona FBC 1908 Srl, della Polisportiva Alleanza Padus e dei signori Giancarlo Dallera e Angelo Moro per violazione degli artt.31, 3° comma e 96 NOIF.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Commissione Vertenze Economiche del Derthona FBC 1908 Srl, della Polisportiva Alleanza Padus e dei signori Giancarlo Dallera e Angelo Moro per violazione degli artt.31, 3° comma e 96 NOIF. Con provvedimenti, pubblicati sul n.3/D FIGC, la Commissione Vertenza Economiche deferiva avanti a Questa Commissione Disciplinare le società, Derthona FBC 1908 Srl e Polisportiva Alleanza Padus, nonché i signori Giancarlo Dallera e Angelo Moro per la violazione degli artt.31, 3° comma e 96 NOIF in quanto questi, per la cessione dei giovani calciatori, Marco Bompan e Gabriele Favini, nella stagione sportiva 2002-2003, convenivano un corrispettivo economico di Euro 350,00 cadauno. La Polisportiva Alleanza Padus e i signori Giancarlo Dallera e Angelo Moro si difendevano da tali contestazioni, sostenendo che la somma di Euro 350 era stata pattuita e versata dalla Polisportiva Alleanza Padus alla Derthona FBC 1908 Srl in acconto sul premio di preparazione dovuto al termine della stagione in ipotesi di conferma dei calciatori al termine della stagione. Il signor Angelo Moro affermava inoltre di aver semplicemente sottoscritto la scrittura privata relativa alla cessione dei calciatori, in qualità di Direttore Sportivo della Derthona FBC 1908 Srl, senza essersi minimamente occupato dei pagamenti pattuiti, a titolo di acconto sul premio di preparazione e di essere attualmente Direttore Sportivo della società US Castellano. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentiti il signor Angelo Moro personalmente e il signor Luigi Rebolini, in rappresentanza del signor Giancarlo Dallera e della Polisportiva Alleanza Padus, ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.37 CGS, in quanto i fatti oggetto di deferimento si sono svolti in Sannazzaro de' Burgundi (PV), ove ha sede la Polisportiva Alleanza Padus, osserva con scrittura privata datata 30/08/2002, sottoscritta dal signor Giancarlo Dallera Presidente della Polisportiva Alleanza Padus e dal signor Angelo Moro, Direttore Sportivo della Derthona FBC 1908 Srl in Sannazzaro dè Burgundi (PV), la Polisportiva Alleanza Padus aveva concesso in prestito alla Derthona FBC 1908 Srl i giovani calciatori, Marco Bompan e Gabriele Favini, per la stagione sportiva 2002-2003, a fronte della corresponsione di un importo di Euro 350,00 per ogni calciatore. Le due società, in tale occasione, convenivano inoltre che “per i calciatori che verranno confermati a titolo definitivo” presso la Derthona FBC 1908 Srl “verrà corrisposto il premio di preparazione con tabella FIGC (decurtando la somma anticipata)”. Come ha correttamente rilevato la Commissione Vertenze Economiche nei provvedimenti pubblicati sul n.3/D FIGC e passati in giudicato, con il suddetto accordo, la Polisportiva Alleanza Padus e la Derthona FBC 1908 Srl hanno violato il combinato disposto degli artt.31, 3 comma e 96 NOIF in quanto “con riferimento ai calciatori giovani non solo è sconosciuta alcuna forma di prestito o di altra pattuizione comunque inerente un inesistente trasferimento (trattandosi di vincolo di durata annuale a tutt'al più biennale, ma con speciale disciplinata dello svincolo), ma è comunque vietata qualunque forma di corrispettivo economico riferito ad un nuovo tesseramento, al di là della fattispecie del premio di preparazione di cui all'art.96 NOIF”. Pertanto, devono ritenersi responsabili della violazione delle suddette norme, oltre che le due società, anche i signori Angelo Moro e Giancarlo Dallera che hanno sottoscritto la scrittura privata in questione, seppur come da loro stessi affermato in buona fede. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Dichiara La responsabilità dei signori Angelo Moro e Giancarlo Dallera, nonché delle società Derthona FBC 1908 Srl e Polisportiva alleanza Padus per violazione degli artt.31, 3° comma e 96 NOIF e di conseguenza, in relazione alla categoria di appartenenza, commina alla Derthona FBC 1908 Srl l'ammenda di Euro 400,00 e alla polisportiva Alleanza Padus l'ammenda di Euro 200,00 e inibisce altresì i signori Angelo Moro e Giancarlo Dallera sino al 30/05/2005. Manda alla segreteria del CRL la competenza di comunicare alle parti la seguente delibera.
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