COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C. MONOPOLI – A.S. FASANO CALCIO del 23 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C. MONOPOLI – A.S. FASANO CALCIO del 23 gennaio 2005 (Reclamo dell’ A. S.Fasano Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 (cfr Com. Uff. n. 30 del 27 gennaio 2005). L’ A. S. Fasano Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di comminare l’ammenda di euro 200,00 per l’esposizione di uno striscione offensivo nei confronti della Federazione. La predetta Società chiede l’annullamento della sanzione, assumendo che lo striscione ,di cui trattasi, non contiene alcuna frase offensiva nei confronti della Lega, come si evince dalla foto allegata al reclamo. Questa Commissione ritiene che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato riscontro negli atti ufficiali, ragion per cui appare congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. C. Fasano Calcio e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della stessa.
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