COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S.D. Virtus Locorotondo – Promaxima Casamassima del 23 gennaio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara:A.S.D. Virtus Locorotondo – Promaxima Casamassima del 23 gennaio 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Virtus Locorotondo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse,per l’ammenda di euro 500,00, per le squalifiche comminate ai calciatori La Fortezza Giuliano(30-06-05)e Convertini Pietro (30-06-05) e per l’inibizione inflitta al dirigente Albanese Stefano(cfr.Com. Uff. n. 30 del 27 gennaio 2005) .
Sentito il legale rappresentante della Società;
Letto il reclamo dell’A.S.D. Virtus Locorotondo, che ha chiesto la ripetizione della gara ,nonché una riduzione di tutte le altre sanzioni inflitte dal Primo Giudice;
Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali, per cui le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue in relazione ai fatti occorsi;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D.Virtus Locorotondo confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo;
Addebitare la tassa sul conto della reclamante così come espressamente richiesto.
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