COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: DON UVA BISCEGLIE – FOOTBALL BRINDISI 1912 del 6 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: DON UVA BISCEGLIE – FOOTBALL BRINDISI 1912 del 6 febbraio 2005 (Reclami della Società Football Brindisi 1912 e della Società DON UVA BISCEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle due Società per l’obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse e per l’ammenda di euro 500,00 ciascuno (cfr. Com. Uff. n. 33 del 10 febbraio 2005). La Commissione Disciplinare ritiene opportuno unificare i due reclami in questione per evidenti ragioni di connessione, trattandosi di fatti che hanno visto protagonisti i tifosi di entrambe le squadre. E’ intervenuto il legale rappresentante della Società Football Brindisi 1912; Non si è presentato il rappresentante della Società Don Uva Bisceglie; Le reclamanti hanno chiesto che venissero riformate le decisioni del Giudice Sportivo. Dagli atti ufficiali si rileva che un gruppo di sostenitori delle opposte tifoserie invadeva, a fine gara, il terreno di gioco, dando luogo ad una violenta rissa, a stento sedata dalle forze dell’ordine presenti sul campo. Secondo il costante orientamento della CAF se la rissa ha avuto origine da una delle due Società, è del tutto inutile stabilire quale Società abbia dato luogo ad essa: “la responsabilità va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata.” Questa Commissione ,tenuto anche conto dei numerosi precedenti disciplinari di entrambe le Società, già diffidate,e considerata la gravità delle intemperanze delle due tifoserie, ritiene che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo siano congrue e, quindi meritevoli di conferma. P.T.M. D E L I B E R A Respingere i reclami della Don Uva Bisceglie e della Football Brindisi 1912 e, per l’effetto, addebitare le relative tasse sul conto delle due Società reclamanti.
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