COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: A.S.D. DIAVOLI ROSSI TA – BRINDISI CALCIO del 29 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: A.S.D. DIAVOLI ROSSI TA – BRINDISI CALCIO del 29 gennaio 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Diavoli Rossi Ta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dei sig. GIANSANTI ERNESTO, inibito fino al 3 aprile 2005(cfr. Com. Uff. n. 31 del 3 febbraio 2005). L’A.S.D.Diavoli Rossi Ta ha proposto reclamo avverso l’inibizione inflitta al dirigente,sig. Giansanti Ernesto fino al 3 aprile 2005,assumendo che quanto riferito dall’arbitro nel proprio referto non corrisponde al vero. E’ presente il legale rappresentante della Società.Questa Commissione ha ritenuto di sentire l’arbitro, che ha reso supplemento di referto ,nel quale ha confermato ,in ogni sua parte,il proprio referto di gara e precisato che il suddetto dirigente ha tenuto nei suoi confronti comportamento irriguardoso alla fine della gara ,al momento della consegna dei documenti avvenuta all’interno dello spogliatoio dell’arbitro. Considerato, pertanto, che è fonte di prova privilegiata il referto arbitrale , si conferma la sanzione inflitta dal Primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D.Diavoli Rossi Ta e ,per l’effetto,incamerarsi la tassa versata di euro 130,00.
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